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[1]E' istituita la Milizia forestale ausiliaria.

[2]Ad essa possono appartenere, come militi o graduati volontari, fino al grado di vicebrigadiere, le guardie campestri o i guardaboschi comunali che risultino idonei per condizioni fisiche, morali e politiche e per precedente servizio militare.

[3]Gli iscritti alla Milizia forestale ausiliaria sono armati e autorizzati a portare uno speciale distintivo al braccio, e possono vestire anche la divisa in particolari circostanze.

Testo in vigore dal 28 gennaio 1929 al 1 luglio 1948

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urn:nir:stato:legge:1928-12-13;3141~art12 · fonte del testo