Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1948 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]E' istituita la Milizia forestale ausiliaria. 7

[2]Ad essa possono appartenere, come militi o graduati volontari, fino al grado di vicebrigadiere, le guardie campestri o i guardaboschi comunali che risultino idonei per condizioni fisiche, morali e politiche e per precedente servizio militare.

[3]Gli iscritti alla Milizia forestale ausiliaria sono armati e autorizzati a portare uno speciale distintivo al braccio, e possono vestire anche la divisa in particolari circostanze.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804

7

Il D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che e' soppresso il ruolo della milizia forestale ausiliaria, istituito con il presente articolo.

Testo in vigore dal 1 luglio 1948 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1948

Confronto con la versione in vigore dal 28 gennaio 1929 al 1 luglio 1948.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804

    Il D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che e' soppresso il ruolo della milizia forestale ausiliaria, istituito con il presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1928-12-13;3141~art12 · fonte del testo