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[1]E' istituita la Milizia forestale ausiliaria. 7
[2]Ad essa possono appartenere, come militi o graduati volontari, fino al grado di vicebrigadiere, le guardie campestri o i guardaboschi comunali che risultino idonei per condizioni fisiche, morali e politiche e per precedente servizio militare.
[3]Gli iscritti alla Milizia forestale ausiliaria sono armati e autorizzati a portare uno speciale distintivo al braccio, e possono vestire anche la divisa in particolari circostanze.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804
7Il D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che e' soppresso il ruolo della milizia forestale ausiliaria, istituito con il presente articolo.
Testo in vigore dal 1 luglio 1948 al 22 dicembre 2008
