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Le spese comunque derivanti dall'applicazione della presente legge saranno contenute, nell'esercizio 1928-1929, entro i limiti dei fondi stanziati per la Milizia nazionale forestale con la legge del bilancio; e detti stanziamenti non potranno essere aumentati negli esercizi successivi se non, in quanto occorre, esclusivamente in relazione ai reclutamenti annuali previsti dal precedente art. 6.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1929 al 22 dicembre 2008
