Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 28 gennaio 1929 al 22 dicembre 2008. 64 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Gli effettivi massimi di sottufficiali e di truppa previsti nella tabella B, unita alla presente legge, saranno raggiunti, anziche' nel termine dell'anno 1933, fissato dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, entro l'anno 1935, gradualmente, in modo che al 1° luglio di ciascun anno risultino coperti 165 posti in piu' del numero di quelli coperti al 1° luglio dell'anno precedente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-12-13;3141~art6 · fonte del testo