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[1]Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge.

[2]Il Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, e' autorizzato ad emanare le norme per l'applicazione della presente legge ed a coordinare e riunire in testo unico le leggi sull'amministrazione forestale e sulla Milizia nazionale forestale.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 13 dicembre 1928 - Anno VII

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Mussolini - Martelli - Rocco - Mosconi - Belluzzo.

[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 28 gennaio 1929 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1928-12-13;3141~art16 · fonte del testo