Art. 4 — COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 24 MAGGIO 1932, N. 625, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 1932, N. 1890
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[1]Gli ufficiali della Milizia nazionale forestale sono assunti in servizio nel grado iniziale della carriera fra i laureati in scienze agrarie o fra ingegneri civili, che abbiano frequentato il Corso speciale di istruzione forestale presso un Regio istituto superiore agrario e forestale del Regno, nonche' quello della Scuola complementare militare per la Milizia nazionale forestale di cui all'art. 11 della presente legge, e il periodo di applicazione pratica presso una foresta demaniale designata dal Ministero dell'economia nazionale.
[2]I sottufficiali sono assunti fra le persone aventi i requisiti da stabilire nelle norme di applicazione della presente legge, che abbiano frequentato, con buon esito, la speciale sezione della stessa Scuola complementare militare, per la preparazione e istruzione dei sottufficiali della Milizia nazionale forestale, in Vallombrosa.
[3]I militi entrano in servizio dopo il corso di preparazione presso la Scuola per allievi militi forestali in Cittaducale e dopo la prova di idoneita'.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1929 al 18 giugno 1932
