Disposizioni sull'Amministrazione forestale, sull'ordinamento della Milizia nazionale forestale e sull'Azienda delle foreste demaniali dello Stato

Art. 4 — COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 24 MAGGIO 1932, N. 625, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 1932, N. 1890

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[1]I sottufficiali sono assunti fra le persone aventi i requisiti da stabilire nelle norme di applicazione della presente legge, che abbiano frequentato, con buon esito, la speciale sezione della stessa Scuola complementare militare, per la preparazione e istruzione dei sottufficiali della Milizia nazionale forestale, in Vallombrosa.

[2]I militi entrano in servizio dopo il corso di preparazione presso la Scuola per allievi militi forestali in Cittaducale e dopo la prova di idoneita'.

Testo in vigore dal 18 giugno 1932 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 giugno 1932

Confronto con la versione in vigore dal 28 gennaio 1929 al 18 giugno 1932. 77 parole tolte.

tolto: Gli ufficiali della Milizia nazionale forestale sono assunti in servizio nel grado iniziale della carriera fra i laureati in scienze agrarie o fra ingegneri civili, che abbiano frequentato il Corso speciale di istruzione forestale presso un Regio istituto superiore agrario e forestale del Regno, nonche' quello della Scuola complementare militare per la Milizia nazionale forestale di cui all'art. 11 della presente legge, e il periodo di applicazione pratica presso una foresta demaniale designata dal Ministero dell'economia nazionale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1928-12-13;3141~art4 · fonte del testo