Art. 4 — COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 24 MAGGIO 1932, N. 625, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 1932, N. 1890
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[1]I sottufficiali sono assunti fra le persone aventi i requisiti da stabilire nelle norme di applicazione della presente legge, che abbiano frequentato, con buon esito, la speciale sezione della stessa Scuola complementare militare, per la preparazione e istruzione dei sottufficiali della Milizia nazionale forestale, in Vallombrosa.
[2]I militi entrano in servizio dopo il corso di preparazione presso la Scuola per allievi militi forestali in Cittaducale e dopo la prova di idoneita'.
Testo in vigore dal 18 giugno 1932 al 22 dicembre 2008
