Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 28 gennaio 1929 al 22 dicembre 2008. 151 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Gli ufficiali della Milizia nazionale forestale sono riuniti in unico ruolo, secondo la tabella organica A, annessa alla presente legge.
tolto: Agli ufficiali della Milizia nazionale forestale, di grado inferiore a console, in servizio alla data della presente legge, che abbiano titoli per essere ammessi al Corso speciale di istruzione forestale di cui al comma 1 dell'art. 4, e' fatto obbligo di frequentare il predetto corso e munirsi del relativo diploma di specializzazione.
tolto: Eguale obbligo e' fatto a coloro che, essendo sforniti di detti titoli, li acquistino entro l'anno 1933.
tolto: Quelli i quali non conseguiranno il diploma di specializzazione, non potranno essere destinati a servizi tecnici, ne' essere promossi di grado.
tolto: Gli ufficiali in servizio alla data della presente legge, sforniti di titoli per essere ammessi ai Regi istituti superiori agrari o alle Regie scuole di ingegneria, saranno destinati esclusivamente ai servizi di vigilanza o di amministrazione, e non potranno godere promozioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-12-13;3141~art5 · fonte del testo