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[1]Il Ministro per l'economia nazionale, su richiesta del direttore dell'Azienda delle foreste demaniali, destinera' all'Azienda stessa il personale degli ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia nazionale forestale, ed eccezionalmente anche quello dei ruoli provvisori civili, occorrente per i servizi di questa.

[2]Gli ufficiali, sottufficiali e militi destinati a prestare servizio presso l'Azienda delle foreste demaniali continueranno ad appartenere ai quadri e ruoli effettivi della Milizia nazionale forestale.

[3]L'Azienda delle foreste demaniali non potra' impiegare, nemmeno a titolo d'incarico provvisorio, personale che non le sia stato assegnato dal Ministro per l'economia nazionale secondo le precedenti disposizioni.

Testo in vigore dal 28 gennaio 1929 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1928-12-13;3141~art8 · fonte del testo