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[1]I ruoli tecnici (gruppo A e B) e d'ordine (gruppo C) del soppresso Real corpo delle foreste e quelli del personale forestale proveniente dall'ex regime austro-ungarico, nell'attuale consistenza, sono conservati come ruoli transitori, fino alla completa eliminazione del personale che ne fa parte.

[2]I posti che si renderanno vacanti nei ruoli anzidetti potranno essere coperti mediante promozioni dai gradi inferiori, in guisa da non oltrepassare le percentuali fissate nella tabella C allegata alla presente legge. I posti che non saranno coperti verranno soppressi.

Testo in vigore dal 28 gennaio 1929 al 1 aprile 1937

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-12-13;3141~art9 · fonte del testo