Il fondo di dotazione del Mediocredito e' elevato a lire 100 miliardi. Esso e' composto, oltre che dei 15 miliardi di cui alla lettera a) dell'art. 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e dei 45 miliardi di cui alla lettera 6) dello stesso articolo, di un ulteriore importo di 40 miliardi, destinato alle operazioni di cui alla presente legge. A tale integrazione si provvedera' analogamente a quanto gia' previsto per l'importo di cui alla lettera b) mediante trasferimento al Mediocredito delle somme nette derivanti dai rimborsi che affluiscono al Tesoro dello Stato, per capitali e interessi, sui crediti concessi a norma dell'art. 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-22;955~art24 · fonte del testo