Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1956 al 1 gennaio 1994. 273 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il fondo di dotazione dell'Istituto e' di lire 60 miliardi. A costituirlo si provvede:
tolto: a) per lire 15 miliardi, mediante versamento da effettuarsi dal Tesoro dello Stato a carico del bilancio dell'esercizio 1951-52;
tolto: b) per lire 45 miliardi, mediante trasferimento all'Istituto, nel limite di tale importo, delle somme nette derivanti dai rimborsi che affluiscono al Tesoro dello Stato, per capitale e interessi, sui finanziamenti concessi a norma dell'art. 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258. Il Ministero del tesoro e' autorizzato a rimborsare all'Ufficio italiano dei cambi l'importo di lire 45 miliardi quale controvalore della corrispondente parte in lire sterline mutuate ai sensi dell'art. 3 della predetta legge 18 aprile 1950, n. 258, mediante consegna di buoni del Tesoro novennali con scadenza 1961, di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325. I predetti buoni novennali possono essere versati dall'Ufficio italiano dei cambi all'Istituto di emissione a rimborso dei finanziamenti dal medesimo concessi. I rapporti finanziari nascenti dall'applicazione del presente articolo saranno regolati con apposita convenzione con il Tesoro dello Stato, l'Istituto di emissione e l'Ufficio italiano dei cambi. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 FEBBRAIO 1956, N. 54. Le somme in capitale ed interessi, che, a partire dal 1 luglio 1953, saranno restituite all'Istituto mobiliare italiano in conto di finanziamenti concessi ad imprese industriali in base ai decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 449; 2 giugno 1946, n. 524; all'art. 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 675, ed alla legge 30 agosto 1951, n. 952, saranno, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, e commercio, trasferite all'Istituto per aumentarne il fondo di dotazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art20 · fonte del testo