((Nelle more del realizzo dei crediti di cui all'art. 3 della citata legge 18 aprile 1950, n. 258, e nei limiti dell'importo di 40 miliardi destinato alle operazioni di cui alla presente legge, il Mediocredito potra' utilizzare, in via transitoria, altre sue disponibilita' finanziarie ovvero potra' contrarre operazioni di finanziamento con le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro istituti centrali di categoria, con enti assicurativi e previdenziali e con istituzioni finanziarie estere. All'uopo, esso puo' cedere gli effetti ricevuti dal risconto, munendoli della sua girata, ovvero puo' costituirli in pegno. Rimangono ferme, nei riguardi delle aziende di credito, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni)).

Testo vigente dal 5 gennaio 1958

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Che cosa è cambiato dal 5 gennaio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1953 al 5 gennaio 1958. 47 parole tolte, 1 parola aggiunta.

Nelle more del realizzo dei crediti di cui all'artaggiunto: . 3 della citata legge 18 aprile 1950tolto: ;aggiunto: , n. 258, e nei limiti dell'importo di 40 miliardi destinato alle operazioni di … del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro tolto: Istituti aggiunto: istituti centrali di categoria, con enti assicurativi e previdenziali e con istituzioni finanziarie estere. All'uopo, esso puo' cedere gli effetti ricevuti dal risconto, munendoli della sua girata, ovvero puo' costituirli in pegnotolto: ; puo' inoltre costituire in ulteriore pegno gli effetti ricevuti a garanzia delle anticipazioni di cui alla lettera b) dell'art. 20; esso puo' infine cedere o costituire in pegno i crediti verso il Tesoro dello Stato di cui all'art. 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258. Rimangono ferme, nei riguardi delle aziende di credito, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-12-22;955~art25 · fonte del testo