Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive effettuate a norma dell'art. 20 dal Mediocredito e il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni di finanziamento previste dall'art. 25, il Tesoro dello Stato corrispondera' al Mediocredito un contributo pari all'1,50 per cento delle operazioni di cui all'art. 20, calcolato annualmente sull'importo residuale di esse nella media di dodici mesi precedenti, secondo i dati comunicati dal Mediocredito.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-22;955~art26 · fonte del testo