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Per ogni singolo rischio deve essere lasciata, in ogni caso, a carico dell'esportatore una quota del 15 per cento del valore complessivo del credito. La quota complessiva di garanzia dello Stato non puo' superare il 70 per cento del valore del credito che da' origine al rischio stesso, qualunque sia la quota assicurata presso le imprese di assicurazione autorizzate.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 5 gennaio 1958

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