Si applicano a favore del Mediocredito centrale, per le operazioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed a favore degli Istituti ed Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge stessa, le disposizioni di cui al terzo comma del citato articolo 18. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 maggio 1977, n. 227
1La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
Testo vigente dal 11 giugno 1977
