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Si applicano a favore del Mediocredito centrale, per le operazioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed a favore degli Istituti ed Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge stessa, le disposizioni di cui al terzo comma del citato articolo 18.
Testo in vigore dal 30 marzo 1967 al 11 giugno 1977
