L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e' autorizzato - oltre a quanto previsto dall'articolo 16 - ad assumere, da solo o in consorzio, dagli Istituti od Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, i titoli relativi ai crediti derivanti agli stessi dai finanziamenti di cui all'articolo 8, nonche' a concedere sui medesimi anticipazioni o riporti agli istituti stessi, con l'osservanza - in tali ultime ipotesi - delle norme di cui all'articolo 18. Il Mediocredito centrale e', altresi', autorizzato a compiere dette operazioni anche a fronte di:
- a)titoli in lire italiane o in valuta estera, emessi dagli Istituti od Aziende di credito avanti previsti, rappresentativi della proprieta' di speciali gruppi di valori o di titoli pubblici o privati pervenuti a detti Istituti od Aziende in dipendenza dei finanziamenti di cui al precedente articolo 8;
- b)titoli obbligazionari, in lire italiane od in valuta estera, emessi, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2410 del Codice civile, dagli Istituti od Aziende di credito predetti a fronte dei finanziamenti dagli stessi concessi ai sensi del precedente articolo 8. Per effetto delle operazioni di cui al comma precedente e per la quota afferente a dette operazioni, il Mediocredito centrale ha speciale prelazione sui rimborsi dei finanziamenti a fronte dei quali sono state emesse le obbligazioni di cui alla precedente lettera b).1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 maggio 1977, n. 227
1La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
Testo vigente dal 11 giugno 1977
