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I benefici di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228, sono estesi anche agli effetti cambiari, ed equivalenti titoli esteri, emessi sia in Italia che all'estero all'ordine di operatori nazionali, quando vengano utilizzati per operazioni di finanziamento nell'ambito della presente legge e quale che sia la durata delle operazioni e degli effetti cambiari. I titoli anzidetti, qualora non vengano originariamente utilizzati per gli scopi avanti specificati, debbono essere integrati di bollo nella misura vigente all'atto dell'integrazione stessa; l'integrazione e' dovuta anche nel caso in cui i titoli utilizzati nell'ambito della presente legge siano ulteriormente negoziati dall'esportatore, salva la ipotesi di girata per l'incasso. Dette integrazioni non comportano l'applicazione di penalita'. Resta fermo l'attuale trattamento tributario per le operazioni effettuate dal Mediocredito centrale e dagli Istituti ed Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.
Testo in vigore dal 30 marzo 1967 al 11 giugno 1977
