I premi di assicurazione e di riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216. Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione di cui agli articoli 1, 2, 4, 8, 12 e 15 sulle eccedenze da esse assicurate al di sopra della percentuale ammessa alla garanzia statale, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'assicurato e sempreche' l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal Comitato di cui all'articolo 24. Sono, inoltre, esenti dalle imposte di bollo e di registro, nonche' dalla formalita' della registrazione, tutti i contratti di assicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale, ivi compresi la cessione, il pegno e il vincolo a favore di terzi dei diritti derivanti dall'assicurazione.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 maggio 1977, n. 227
1La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
Testo vigente dal 11 giugno 1977
