Le obbligazioni di cui al precedente articolo 28 sono parificate alle cartelle di (credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e sono soggette al pagamento delle imposte dirette nonche' al bollo di lire 10 per ogni titolo, con esenzione da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo a favore dell'Erario) e degli Enti locali.

Testo vigente dal 28 luglio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;635~art29 · fonte su Normattiva