La garanzia di cui alla lettera a) dell'articolo 1 e' concessa nella stessa valuta nella quale e' espresso il credito. La garanzia di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1 e' concessa in lire italiane. I premi e gli indennizzi sono liquidati e pagati in lire italiane al cambio del giorno della liquidazione.

Testo vigente dal 28 luglio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;635~art4 · fonte su Normattiva