La garanzia di cui alla lettera a) dell'articolo 1 e' concessa nella stessa valuta nella quale e' espresso il credito. La garanzia di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1 e' concessa in lire italiane. I premi e gli indennizzi sono liquidati e pagati in lire italiane al cambio del giorno della liquidazione.
Testo vigente dal 28 luglio 1961
