Le assicurazioni e riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere a norma dell'articolo 1 sono quelle relative ai rischi cui e' esposto l'operatore italiano in dipendenza di:

  • 1)guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare;
  • 2)evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone;
  • 3)moratoria generale disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;
  • 4)sospensione o revoca di commessa, in dipendenza degli eventi di cui ai numeri 1), 2) e 3), o di disposizioni di carattere generale emanate dal Governo dello Stato cui la commessa e' destinata o divieto di espletarla per susseguenti disposizioni di carattere generale da parte del Governo italiano;
  • 5)difficolta', di trasferimenti valutari che comportino un eccezionale ritardo nell'incasso in lire, da parte dell'esportatore italiano, delle somme che l'importatore estero abbia pagato in conformita' delle pattuizioni contrattuali;
  • 6)mancato pagamento, per qualsiasi ragione esso si verifichi, quando acquirente sia uno Stato estero o un ente pubblico estero, ovvero quando acquirente sia un privato, ma il pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero autorizzato a garantire:
  • 7)strumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'espletamento delle forniture, nei limiti di cui allo ultimo comma dell'articolo 5. La copertura del rischio di cui al n. 4) del primo comma puo' essere concessa, anche indipendentemente da dilazioni di pagamento, con decorrenza dal momento in cui l'esportatore abbia dato inizio ai lavori di approntamento della fornitura. L'indennizzo da liquidarsi in caso di sinistro per sospensione o revoca di commessa e' limitato ai crediti maturati in relazione allo stato di avanzamento della fornitura, tenendo conto del complesso delle opere o delle merci che restano in possesso dell'esportatore, delle eventuali anticipazioni riscosse ed escludendo in ogni caso il lucro cessante.

Testo vigente dal 28 luglio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;635~art3 · fonte su Normattiva