Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per gli affari esteri, gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 919, possono essere autorizzati ad operare, da soli od in consorzio tra loro o con enti o banche esteri, nelle forme previste dalle lettere a), b) e c) del precedente articolo 20, anche per la concessione a Stati o banche centrali esteri di crediti finanziari destinati al risanamento economico di detti Stati o di loro aree depresse. I titoli o valori come sopra emessi od acquistati godono piena equiparazione, agli effetti della presente legge, con quelli di cui al precedente articolo 20.

Testo vigente dal 28 luglio 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-07-05;635~art21 · fonte su Normattiva