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Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per gli affari esteri e del Ministro per il commercio con l'estero, puo' autorizzare il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche esteri a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari destinati al miglioramento della situazione economica o monetaria di tali Paesi tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati. Per le operazioni di cui al precedente comma e' costituito presso il Mediocredito centrale un fondo rotativo. La dotazione del fondo avverra' con legge, mediante stanziamenti nello stato di previsione della spesa de Ministero del tesoro.

Testo in vigore dal 27 maggio 1977 al 1 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1977-05-24;227~art26 · fonte su Normattiva