Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1979 al 12 agosto 1982. Leggi il testo vigente →

((Nel quadro della cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo e sulla base degli indirizzi stabiliti dal CIPES, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, puo' autorizzare il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di tali Paesi, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati)). Per le operazioni di cui al precedente comma e' costituito presso il Mediocredito centrale un fondo rotativo. La dotazione del fondo avverra' con legge, mediante stanziamenti nello stato di previsione della spesa de Ministero del tesoro.

Testo in vigore dal 1 marzo 1979 al 12 agosto 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1977-05-24;227~art26 · fonte su Normattiva