Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 1 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010. 120 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani, prevista dagli articoli 3, 10 e 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, prorogata e modificata con le leggi 17 luglio 1954, n. 954, 27 febbraio 1958, n. 173, 14 ottobre 1960, n. 1219, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, e' prorogata fino al 31 dicembre 1967. E' del pari prorogata fino al 31 dicembre 1967 l'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica, prevista dalla citata legge 4 marzo 1952, n. 137. Detta assistenza, a carico del Ministero dell'interno, spetta ai profughi e ai rimpatriati limitatamente al periodo in cui essi fruiscono delle provvidenze di cui al comma precedente e all'articolo 2 della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-11-10;1225~art1 · fonte del testo