Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1968 al 16 dicembre 2010. 153 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli assistiti nei centri di raccolta o nel centro di smistamento, che abbiano superato il 65° anno di eta' o che siano del tutto inabili al proficuo lavoro, che non siano titolari di redditi, ne' abbiano congiunti obbligati per legge al loro mantenimento e in grado di assicurarglielo e si trovino in condizioni di abbandono, potranno ottenere, ove ne facciano richiesta, all'atto delle dimissioni dai predetti centri ed in luogo della liquidazione del premio di primo stabilimento e del sussidio per sei mesi previsto dall'articolo 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, il ricovero in idonei istituti, oppure un sussidio giornaliero di lire 500, anche oltre il termine del 31 dicembre 1965 e fino a che sussista lo stato di bisogno. Il ricovero di cui al precedente comma avverra' previa stipulazione da parte del Ministero dell'interno di apposite convenzioni e verso corresponsione di una retta giornaliera onnicomprensiva di lire 500 pro capite.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-11-10;1225~art2 · fonte del testo