Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sulla riserva dell'aliquota del 15 per cento degli alloggi costruiti dagli Istituti autonomi delle case popolari, dall'Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale e dall'Istituto nazionale case impiegati dello Stato, sono prorogate fino al 31 dicembre 1968.
Testo in vigore dal 1 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010
