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A decorrere dal 1 luglio 1962, la misura del premio di primo stabilimento, spettante ai sensi del primo comma dell'articolo 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, ai ricoverati nei centri di raccolta nonche' ai sensi dell'articolo 1 della presente legge ai ricoverati nel centro di smistamento, e' stabilita in lire 200.000 per il capo famiglia e in lire 150.000 per ciascun componente a carico.

Testo in vigore dal 30 marzo 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-25;319~art2 · fonte del testo