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[1]Il ruolo deg1i ufficiali del Corpo di Stato Maggiore e quello degli ufficiali del Corpo del Genio navale sono unici rispettivamente fino ai gradi di tenente di vascello e capitano compreso.
[2]Gli ufficiali dei detti corpi, dal grado di capitano di corvetta e da quello di maggiore, sono inscritti, agli effetti della carriera e degli incarichi da assolvere, in due ruoli separati:
[3]Ruolo dei Comandi navali (C. N.) e,
[4]Ruolo dei Comandi marittimi (C. M.), per il Corpo di Stato Maggiore;
[5]Ruolo delle Direzioni (D.) e,
[6]Ruolo dei Servizi (S.), per il Corpo del Genio navale; a seconda delle personali attitudini dimostrate ed accertate con la procedura stabilita dal vigente testo unico delle leggi sull'avanzamento, approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007, e successive modificazioni, e dalla presente legge.
[7]Il Ruolo dei Comandi navali comprende i gradi da capitano di corvetta ad ammiraglio d'armata.
[8]Il Ruolo dei Comandi marittimi comprende i gradi di capitano di corvetta, capitano di fregata e capitano di vascello.
[9]((COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 1 AGOSTO 1936, N. 1493)).
[10]Il Ruolo delle Direzioni comprende i gradi da maggiore a generale ispettore; il Ruolo dei Servizi comprende i gradi di maggiore, tenente colonnello e colonnello.
Testo in vigore dal 10 agosto 1936 al 14 gennaio 1953
