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[1]Il ruolo deg1i ufficiali del Corpo di Stato Maggiore e quello degli ufficiali del Corpo del Genio navale sono unici rispettivamente fino ai gradi di tenente di vascello e capitano compreso.

[2]Gli ufficiali dei detti corpi, dal grado di capitano di corvetta e da quello di maggiore, sono inscritti, agli effetti della carriera e degli incarichi da assolvere, in due ruoli separati:

[3]Ruolo dei Comandi navali (C. N.) e,

[4]Ruolo dei Comandi marittimi (C. M.), per il Corpo di Stato Maggiore;

[5]Ruolo delle Direzioni (D.) e,

[6]Ruolo dei Servizi (S.), per il Corpo del Genio navale; a seconda delle personali attitudini dimostrate ed accertate con la procedura stabilita dal vigente testo unico delle leggi sull'avanzamento, approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007, e successive modificazioni, e dalla presente legge.

[7]Il Ruolo dei Comandi navali comprende i gradi da capitano di corvetta ad ammiraglio d'armata.

[8]Il Ruolo dei Comandi marittimi comprende i gradi di capitano di corvetta, capitano di fregata e capitano di vascello.

[9]COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 1 AGOSTO 1936, N. 1493.

[10]Il Ruolo delle Direzioni comprende i gradi da maggiore a generale ispettore; il Ruolo dei Servizi comprende i gradi di maggiore, tenente colonnello e colonnello.

[11]7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 dicembre 1952, n. 2386

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La L. 18 dicembre 1952, n. 2386, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "La ripartizione degli ufficiali del Corpo di stato maggiore in ruolo dei comandi navali e in ruolo dei comandi marittimi e degli ufficiali del Genio navale in ruolo delle direzioni e in ruolo dei servizi, istituita con l'articolo 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e' soppressa". Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 1) che le presenti modifiche decorrono a partire dal 1° gennaio 1952.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1953 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 1953

Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1936 al 14 gennaio 1953.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 dicembre 1952, n. 2386

    La L. 18 dicembre 1952, n. 2386, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "La ripartizione degli ufficiali del Corpo di stato maggiore in ruolo dei comandi navali e in ruolo dei comandi marittimi e degli ufficiali del Genio navale in ruolo delle direzioni e in ruolo dei servizi, istituita con l'articolo 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e' soppressa". Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 1) che le presenti modifiche decorrono a partire dal 1° gennaio 1952.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art1 · fonte del testo