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[1]Costituicono vacanze organiche agli effetti delle promozioni, oltre quelle di cui all'art. 13 del testo unico sullo avanzamento, ad eccezione dei collocamenti fuori quadro di cui al 3° comma del seguente art. 19, tutti i collocamenti e « disposizione » o «fuori organico » ed i trasferimenti in altri ruoli, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge e dal Regolamento.

[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 6 gennaio 1936, n. 388, convertito senza modificazioni dalla L. 2 giugno 1936, n. 1258, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

Testo in vigore dal 3 agosto 1935 al 1 gennaio 1936

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art11 · fonte del testo