Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1936 al 10 agosto 1936. Leggi il testo vigente →

Costituicono vacanze organiche agli effetti delle promozioni, oltre quelle di cui all'art. 13 del testo unico sullo avanzamento, ((ad eccezione dei collocamenti fuori quadro di cui al 3° comma del seguente art. 19)), tutti i collocamenti e « disposizione » o «fuori organico » ed i trasferimenti in altri ruoli, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge e dal Regolamento.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1936 al 10 agosto 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1936

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1935 al 1 gennaio 1936. 67 parole tolte.

tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 6 gennaio 1936, n. 388, convertito senza modificazioni dalla L. 2 giugno 1936, n. 1258, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art11 · fonte del testo