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[1]Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio, di grado inferiore a capitano di vascello o corrispondente, qualora si distinguano per intelligenza, carattere, cultura e rendimento, possono conseguire promozioni per meriti speciali, oltre quelle previste dalle vigenti disposizioni, ma non oltre il grado di capitano di vascello o corrispondente.

[2]Dette promozioni possono essere conseguite su designazione dell'Autorita' dalla quale l'ufficiale dipende, che ne deve fare oggetto di proposta motivata e particolareggiata, sulla quale la competente Commissione di avanzamento esprime il suo parere ed il Ministro per la marina decide.

[3]I capitani di vascello e gradi corrispondenti, riassunti, possono essere promossi a scelta eccezionale, con le norme e la procedura di cui agli articoli 69 e 70 del testo unico sull'avanzamento, senza che per loro occorrano i periodi di comando o di direzione prescritti dalle tabelle allegate allo stesso testo unico.

Testo in vigore dal 3 agosto 1935 al 10 agosto 1936

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art15 · fonte del testo