Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1936 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493.
Abrogato dal 10 agosto 1936
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Articolo abrogato dal regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493.
Abrogato dal 10 agosto 1936
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1935 al 10 agosto 1936. 142 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio, di grado inferiore a capitano di vascello o corrispondente, qualora si distinguano per intelligenza, carattere, cultura e rendimento, possono conseguire promozioni per meriti speciali, oltre quelle previste dalle vigenti disposizioni, ma non oltre il grado di capitano di vascello o corrispondente.
tolto: Dette promozioni possono essere conseguite su designazione dell'Autorita' dalla quale l'ufficiale dipende, che ne deve fare oggetto di proposta motivata e particolareggiata, sulla quale la competente Commissione di avanzamento esprime il suo parere ed il Ministro per la marina decide.
tolto: I capitani di vascello e gradi corrispondenti, riassunti, possono essere promossi a scelta eccezionale, con le norme e la procedura di cui agli articoli 69 e 70 del testo unico sull'avanzamento, senza che per loro occorrano i periodi di comando o di direzione prescritti dalle tabelle allegate allo stesso testo unico.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 1 AGOSTO 1936, N. 1493
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art15 · fonte del testo