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[1]Per gli ufficiali di qualunque grado, non idonei agli uffici del proprio grado, e per gli ufficiali inferiori, definitivamente non prescelti per l'avanzamento e che debbano cessare dal S. P. E., valgono le norme stabilite dalla legge sullo stato degli ufficiali. Ad essi non si applicano le norme relative alle posizioni e « disposizione » e « fuori organico ».

[2]Nei casi previsti dal precedente comma i detti ufficiali vengono tolti dai ruoli entro un mese dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati temporaneamente trattenuti in servizio per un periodo di tempo eguale alla licenza ordinaria loro spettante in un biennio.

[3]Per i tenenti di vascello e gradi corrispondenti si applicano anche le norme stabilite dall'art. 44 del testo unico sull'avanzamento.

[4]Agli ufficiali ammiragli e generali ed agli ufficiali superiori definitivamente non prescelti per l'avanzamento in qualsiasi ruolo, e' fatto il seguente trattamento:

[5]1° gli ufficiali ammiragli e generali sono collocati « a disposizione »;

[6]2° gli ufficiali superiori sono collocati « a disposizione », se capitani di vascello o colonnelli, o « fuori organico », se di grado inferiore.

[7]Il collocamento di ufficiali « a disposizione » o « fuori organico » ha inizio dal piu' anziano in grado, fino al completamento delle vacanze necessarie stabilite, per l'anno, dalle unite tabelle.

[8]Gli eccedenti sono collocati « a disposizione » o « fuori organico » negli anni successivi, computandoli nel numero delle vacanze necessarie di tali anni.

Testo in vigore dal 3 agosto 1935 al 10 agosto 1936

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art16 · fonte del testo