Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1936 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493.
Abrogato dal 10 agosto 1936
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Articolo abrogato dal regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493.
Abrogato dal 10 agosto 1936
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3 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1935 al 10 agosto 1936. 228 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Per gli ufficiali di qualunque grado, non idonei agli uffici del proprio grado, e per gli ufficiali inferiori, definitivamente non prescelti per l'avanzamento e che debbano cessare dal S. P. E., valgono le norme stabilite dalla legge sullo stato degli ufficiali. Ad essi non si applicano le norme relative alle posizioni e « disposizione » e « fuori organico ».
tolto: Nei casi previsti dal precedente comma i detti ufficiali vengono tolti dai ruoli entro un mese dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati temporaneamente trattenuti in servizio per un periodo di tempo eguale alla licenza ordinaria loro spettante in un biennio.
tolto: Per i tenenti di vascello e gradi corrispondenti si applicano anche le norme stabilite dall'art. 44 del testo unico sull'avanzamento.
tolto: Agli ufficiali ammiragli e generali ed agli ufficiali superiori definitivamente non prescelti per l'avanzamento in qualsiasi ruolo, e' fatto il seguente trattamento:
tolto: 1° gli ufficiali ammiragli e generali sono collocati « a disposizione »;
tolto: 2° gli ufficiali superiori sono collocati « a disposizione », se capitani di vascello o colonnelli, o « fuori organico », se di grado inferiore.
tolto: Il collocamento di ufficiali « a disposizione » o « fuori organico » ha inizio dal piu' anziano in grado, fino al completamento delle vacanze necessarie stabilite, per l'anno, dalle unite tabelle.
tolto: Gli eccedenti sono collocati « a disposizione » o « fuori organico » negli anni successivi, computandoli nel numero delle vacanze necessarie di tali anni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 1 AGOSTO 1936, N. 1493
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art16 · fonte del testo