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[1]Il complesso delle vacanze organiche che si verificano nei singoli ruoli e gradi di ciascun corpo, per le cause di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 13 del testo unico sull'avanzamento e per quelle di cui all'art. 11 della presente legge, deve annualmente raggiungere, in ciascun ruolo e grado del rispettivo corpo, il numero stabilito dalle tabelle annesse alla presente legge.
[2]E' in facolta' del Ministro per la marina di formare, in qualunque momento dell'anno, parte delle vacanze predette, mediante collocamento di ufficiali « a disposizione » o « fuori organico » o mediante i passaggi in altro ruolo di cui all'art. 3 della presente legge, salvo a completare le dette vacanze alla fine di ogni anno.
[3]Nei gradi oltre i quali non si consegue promozione, le vacanze necessarie, per raggiungere la misura stabilita dalle annesse tabelle, sono formate con designazione del Ministro per la marina, sentito il parere della competente Commissione di avanzamento.
[4]Gli ufficiali che cessano dal S. P. E. in base al presente articolo saranno collocati, a seconda del grado, « a disposizione » o « fuori organico », applicando ai prescelti le disposizioni dell'ultimo comma del seguente art. 21. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 6 gennaio 1936, n. 388, convertito senza modificazioni dalla L. 2 giugno 1936, n. 1258, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo in vigore dal 3 agosto 1935 al 1 gennaio 1936
