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[1]((Il complesso delle vacanze organiche che si verificano nei singoli ruoli e gradi di ciascun corpo specificati nelle tabelle n. 1 a 7 allegate alla presente legge, deve, per le cause indicate nel precedente art. 11, eccetto quelle derivanti dalle lettere d) e) ed f) dell'art. 13 del testo unico sull'avanzamento, raggiungere annualmente il numero stabilito dalle tabelle stesse)).

[2]E' in facolta' del Ministro per la marina di formare, in qualunque momento dell'anno, parte delle vacanze predette, mediante collocamento di ufficiali « a disposizione » o « fuori organico » o mediante i passaggi in altro ruolo di cui all'art. 3 della presente legge, salvo a completare le dette vacanze alla fine di ogni anno.

[3]Nei gradi oltre i quali non si consegue promozione, le vacanze necessarie, per raggiungere la misura stabilita dalle annesse tabelle, sono formate con designazione del Ministro per la marina, sentito il parere della competente Commissione di avanzamento.

[4]Gli ufficiali che cessano dal S. P. E. in base al presente articolo saranno collocati, a seconda del grado, « a disposizione » o « fuori organico », applicando ai prescelti le disposizioni dell'ultimo comma del seguente art. 21.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1936 al 10 agosto 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1936

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1935 al 1 gennaio 1936. 100 parole tolte, 29 parole aggiunte in 2 capoversi.

Il complesso delle vacanze organiche che si verificano nei singoli ruoli e gradi di ciascun corpotolto: , aggiunto: specificati nelle tabelle n. 1 a 7 allegate alla presente legge, deve, per le cause tolto: di cui alle lettere a), b) e c aggiunto: indicate nel precedente art. 11, eccetto quelle derivanti dalle lettere d) e) ed f) dell'art. 13 del testo unico sull'avanzamento tolto: e per quelle di cui all'art. 11 della presente legge, deve annualmente raggiungere, in ciascun ruolo e grado del rispettivo corpo,aggiunto: , raggiungere annualmente il numero stabilito dalle tabelle tolto: annesse alla presente legge aggiunto: stesse.

… fuori organico », applicando ai prescelti le disposizioni dell'ultimo comma del seguente art. 21tolto: . --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 6 gennaio 1936, n. 388, convertito senza modificazioni dalla L. 2 giugno 1936, n. 1258, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art18 · fonte del testo