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[1]((Il complesso delle vacanze organiche che si verificano nei singoli ruoli e gradi di ciascun corpo specificati nelle tabelle n. 1 a 7 allegate alla presente legge, deve, per le cause indicate nel precedente art. 11, eccetto quelle derivanti dalle lettere d) e) ed f) dell'art. 13 del testo unico sull'avanzamento, raggiungere annualmente il numero stabilito dalle tabelle stesse)).
[2]E' in facolta' del Ministro per la marina di formare, in qualunque momento dell'anno, parte delle vacanze predette, mediante collocamento di ufficiali « a disposizione » o « fuori organico » o mediante i passaggi in altro ruolo di cui all'art. 3 della presente legge, salvo a completare le dette vacanze alla fine di ogni anno.
[3]Nei gradi oltre i quali non si consegue promozione, le vacanze necessarie, per raggiungere la misura stabilita dalle annesse tabelle, sono formate con designazione del Ministro per la marina, sentito il parere della competente Commissione di avanzamento.
[4]Gli ufficiali che cessano dal S. P. E. in base al presente articolo saranno collocati, a seconda del grado, « a disposizione » o « fuori organico », applicando ai prescelti le disposizioni dell'ultimo comma del seguente art. 21.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1936 al 10 agosto 1936
