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[1]Il numero delle vacanze annuali necessarie e delle conseguenti promozioni e' stabilito nelle annesse tabelle, in relazione alla consistenza degli organici riportati nelle tabelle stesse.

[2]Nel caso che sopravvengano variazioni permanenti, in piu' o in meno, in tali organici, il Ministro per la marina, con suo decreto, di concerto col Ministro per le finanze e con quello delle comunicazioni, potra' apportare le conseguenti variazioni nel numero delle vacanze necessarie, tenendo presente, per quanto possibile, la proporzione delle tabelle attuali ed i criteri di massima fissati dalle note alle tabelle stesse.

[3]Analoghe varianti potranno essere apportate per l'effettivo aumento nei singoli corpi, gradi e ruoli, dovuto ad ufficiali collocati stabilmente fuori quadro, ai sensi delle lettere e), g) ed h) dell'art. 21 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della R. marina, oppure per le deficienze numeriche dei ruoli dovute a cause diverse.

[4]Alla fine di ogni triennio, dalla data della presente legge, possono essere apportate varianti al numero delle vacanze necessarie, stabilite dalle annesse tabelle, per i vari corpi ruoli e gradi, con R. decreto, su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze e con quello delle comunicazioni, sentito il Consiglio superiore di marina. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 6 gennaio 1936, n. 388, convertito senza modificazioni dalla L. 2 giugno 1936, n. 1258, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

Testo in vigore dal 3 agosto 1935 al 1 gennaio 1936

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art19 · fonte del testo