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[1]Il numero delle vacanze annuali necessarie e delle conseguenti promozioni e' stabilito nelle annesse tabelle, in relazione alla consistenza degli organici riportati nelle tabelle stesse.
[2]Nel caso che sopravvengano variazioni permanenti, in piu' o in meno, in tali organici, il Ministro per la marina, con suo decreto, di concerto col Ministro per le finanze e con quello delle comunicazioni, potra' apportare le conseguenti variazioni nel numero delle vacanze necessarie, tenendo presente, per quanto possibile, la proporzione delle tabelle attuali ed i criteri di massima fissati dalle note alle tabelle stesse.
[3]((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L.6 GENNAIO 1936, N. 388, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 2 GIUGNO 1936, N. 1258));
[4]Alla fine di ogni triennio, dalla data della presente legge, possono essere apportate varianti al numero delle vacanze necessarie, stabilite dalle annesse tabelle, per i vari corpi ruoli e gradi, con R. decreto, su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze e con quello delle comunicazioni, sentito il Consiglio superiore di marina.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1936 al 10 agosto 1936
