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[1]Il numero delle vacanze annuali necessarie e delle conseguenti promozioni e' stabilito nelle annesse tabelle, in relazione alla consistenza degli organici riportati nelle tabelle stesse.

[2]Nel caso che sopravvengano variazioni permanenti, in piu' o in meno, in tali organici, il Ministro per la marina, con suo decreto, di concerto col Ministro per le finanze e con quello delle comunicazioni, potra' apportare le conseguenti variazioni nel numero delle vacanze necessarie, tenendo presente, per quanto possibile, la proporzione delle tabelle attuali ed i criteri di massima fissati dalle note alle tabelle stesse.

[3]((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L.6 GENNAIO 1936, N. 388, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 2 GIUGNO 1936, N. 1258));

[4]Alla fine di ogni triennio, dalla data della presente legge, possono essere apportate varianti al numero delle vacanze necessarie, stabilite dalle annesse tabelle, per i vari corpi ruoli e gradi, con R. decreto, su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze e con quello delle comunicazioni, sentito il Consiglio superiore di marina.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1936 al 10 agosto 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1936

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1935 al 1 gennaio 1936. 120 parole tolte, 21 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Analoghe varianti potranno essere apportate per l'effettivo aumento nei singoli corpi, gradi e ruoli, dovuto ad ufficiali collocati stabilmente fuori quadro, ai sensi delle lettere e), g) ed h) dell'art. 21 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della R. marina, oppure per le deficienze numeriche dei ruoli dovute a cause diverse.aggiunto: COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L.6 GENNAIO 1936, N. 388, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 2 GIUGNO 1936, N. 1258;

… per le finanze e con quello delle comunicazioni, sentito il Consiglio superiore di marinatolto: . --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 6 gennaio 1936, n. 388, convertito senza modificazioni dalla L. 2 giugno 1936, n. 1258, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art19 · fonte del testo