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[1]L'organico degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore del Ruolo dei Comandi navali e quello del Ruolo dei Comandi marittimi; l'organico degli ufficiali del Corpo del Genio navale del Ruolo delle Direzioni e quello del Ruolo dei Servizi, sono stabiliti rispettivamente dalle tabelle 1 e 2, 3 e 4 annesse alla presente legge e corrispondono, complessivamente per ciascun Corpo, agli organici attuali degli ufficiali predetti, stabiliti dalla tabella C annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e sue successive modificazioni.

[2]Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze, sentito il parere del Consiglio Superiore di marina, potranno essere apportate, alle aliquote delle tabelle di cui sopra, le varianti che risultassero necessarie per esigenze del servizio, od in conseguenza di variazioni agli organici dei singoli corpi e ruoli, in relazione e nei limiti del numero complessivo degli ufficiali stabilito per ciascun grado dagli organici in vigore; tenendo presente che la proporzione fra gli organici dei Ruoli dei Comandi marittimi e dei Servizi, in confronto a quelli dei Comandi navali e delle Direzioni, dovra' essere contenuta nei seguenti limiti:

[3]Capitani di vascello o colonnelli del Genio navale.................. dal 30 al 35 % Capitani di fregata o tenenti colonnelli del Genio navale............. " 45 al 55 % Capitani di corvetta................. " 15 al 30 % Maggiori del Genio navale............. ((dal 30 al 50%))

[4]Analogamente, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze, sentito il parere del Consiglio Superiore di marina, potra', per i motivi di cui al precedente comma, essere variato il numero dei contrammiragli previsti dal penultimo comma del precedente art. 1.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1937 al 9 giugno 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1937

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1935 al 1 gennaio 1937. 3 parole tolte, 4 parole aggiunte.

Capitani di vascello o colonnelli del Genio navale..................tolto: . dal 30 al 35 % Capitani di fregata o tenenti colonnelli del Genio navale.............tolto: . " 45 al 55 % Capitani di corvetta.................tolto: . " 15 al 30 % Maggiori del Genio navale.............tolto: .. " 50 al 60 aggiunto: dal 30 al 50%

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art2 · fonte del testo