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[1]((I posti attribuiti al ruolo dei Comandi navali ed a quello dei Comandi marittimi, del Corpo di Stato Maggiore ed posti attribuiti al ruolo delle Direzioni ed a quello dei Servizi, del Corpo del Genio navale, sono Stabiliti dalle tabelle annesse al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e successive modificazioni, e corrispondono, complessivamente, per i singoli gradi di ciascun Corpo, agli organici previsti per gli ufficiali predetti dalle disposizioni in vigore.

[2]Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze, e sentito il Consiglio superiore di marina, potra', per esigenze di servizio od in conseguenza di variazioni agli organici dei singoli corpi, essere modificata l'attribuzione dei posti ai ruoli dei Comandi navali e dei Comandi marittimi, delle Direzioni e dei Servizi prevista dalle tabelle sopra citate: in tal caso la proporzione fra i posti definitivi di ruolo dei Comandi marittimi e dei Servizi, in confronto di quelli dei Comandi navali e delle Direzioni, dovra' essere contenuta nel seguenti limiti:

[3]Capitani di vascello e colonnelli del Genio navale dal 15 al 20%;

[4]Capitani di fregata o tenenti colonnelli del Genio navale dal 15% al 20%;

[5]Capitani di corvetta dal 10 al 15%;

[6]Maggiori del genio navale dal 25 al 30%.

[7]Analogamente, con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze e sentito il Consiglio superiore di marina, potra', per i motivi di cui al precedente comma, essere variato il numero dei contrammiragli riservato all'avanzamento di capitani di vascello del ruolo Comandi marittimi ai sensi del penultimo comma dell'art. 84 del su citato testo unico 1° agosto 1936-XIV, n. 1493)).

Testo in vigore dal 9 giugno 1938 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 giugno 1938

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1937 al 9 giugno 1938. 159 parole tolte, 180 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: L'organico degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore del Ruoloaggiunto: I posti attribuiti al ruolo dei Comandi navali tolto: e quello del Ruolo aggiunto: ed a quello dei Comandi marittimitolto: ; l'organico degli ufficiali del Corpo del Genio navale del Ruolo delle Direzioni e quello del Ruoloaggiunto: , del Corpo di Stato Maggiore ed posti attribuiti al ruolo delle Direzioni ed a quello dei Servizi, tolto: sono stabiliti rispettivamente dalle tabelle 1 e 2, 3 e 4 annesse alla presente legge e aggiunto: del Corpo del Genio navale, sono Stabiliti dalle tabelle annesse al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e successive modificazioni, e corrispondono, complessivamente tolto: peraggiunto: , per i singoli gradi di ciascun Corpo, agli organici tolto: attuali degli ufficiali predetti, stabiliti dalla tabella C annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e sue successive modificazioni. aggiunto: previsti per gli ufficiali predetti dalle disposizioni in vigore.

Con decreto Reale, aggiunto: da emanarsi su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze, tolto: sentito il parere del Consiglio Superiore aggiunto: e sentito il Consiglio superiore di marina, tolto: potranno essere apportate, alle aliquote delle tabelle di cui sopra, le varianti che risultassero necessarie per esigenze del servizio, aggiunto: potra', per esigenze di servizio od in conseguenza di variazioni agli organici dei singoli corpi tolto: e ruoli, in relazione e nei limiti del numero complessivo degli ufficiali stabilito per ciascun grado dagli organici in vigore; tenendo presente cheaggiunto: , essere modificata l'attribuzione dei posti ai ruoli dei Comandi navali e dei Comandi marittimi, delle Direzioni e dei Servizi prevista dalle tabelle sopra citate: in tal caso la proporzione fra tolto: gli organici dei Ruoli dei aggiunto: i posti definitivi di ruolo dei Comandi marittimi e dei Servizi, in confronto tolto: a aggiunto: di quelli dei Comandi navali e delle Direzioni, dovra' essere contenuta tolto: nei aggiunto: nel seguenti limiti:

Capitani di vascello tolto: o aggiunto: e colonnelli del Genio navaletolto: .................. dal 30 al 35% aggiunto: dal 15 al 20%;

Capitani di fregata o tenenti colonnelli del Genio navaletolto: ............. " 45 al 55% aggiunto: dal 15% al 20%;

Capitani di corvettatolto: ................. " 15 al 30%Maggiori del Genio navale............. dal 30 al 50% aggiunto: dal 10 al 15%;

aggiunto: Maggiori del genio navale dal 25 al 30%.

Analogamente, con decreto Reale, aggiunto: da emanarsi su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanzetolto: , sentito il parere del Consiglio Superiore aggiunto: e sentito il Consiglio superiore di marina, potra', per i motivi di cui al precedente comma, essere variato il numero dei contrammiragli tolto: previsti dal penultimo comma del precedente art. 1 aggiunto: riservato all'avanzamento di capitani di vascello del ruolo Comandi marittimi ai sensi del penultimo comma dell'art. 84 del su citato testo unico 1° agosto 1936-XIV, n. 1493.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art2 · fonte del testo