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[1]Qualora durante l'anno, in un determinato ruolo e grado, si vengano a formare vacanze in numero superiore a quello fissato dalle tabelle annesse alla presente legge, per qualsiasi delle cause specificate nel precedente art. 18, l'eccedenza di vacanze viene coperta con la data del 1° gennaio dell'anno successivo, ed e' computata nel numero di vacanze necessarie stabilite per quest'ultimo anno.

[2]Agli effetti delle promozioni le vacanze di cui sopra si considerano verificatesi alla data del 1° gennaio sopra detto.

[3]Le promozioni sono computate nel numero di quelle stabilite per l'anno dalle tabelle, escludendo pero', nel computo, le promozioni da effettuare nell'anno per eventuali aumenti di organico.

Testo in vigore dal 3 agosto 1935 al 10 agosto 1936

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art22 · fonte del testo