Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1936 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493.
Abrogato dal 10 agosto 1936
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Articolo abrogato dal regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493.
Abrogato dal 10 agosto 1936
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1935 al 10 agosto 1936. 106 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Qualora durante l'anno, in un determinato ruolo e grado, si vengano a formare vacanze in numero superiore a quello fissato dalle tabelle annesse alla presente legge, per qualsiasi delle cause specificate nel precedente art. 18, l'eccedenza di vacanze viene coperta con la data del 1° gennaio dell'anno successivo, ed e' computata nel numero di vacanze necessarie stabilite per quest'ultimo anno.
tolto: Agli effetti delle promozioni le vacanze di cui sopra si considerano verificatesi alla data del 1° gennaio sopra detto.
tolto: Le promozioni sono computate nel numero di quelle stabilite per l'anno dalle tabelle, escludendo pero', nel computo, le promozioni da effettuare nell'anno per eventuali aumenti di organico.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 1 AGOSTO 1936, N. 1493
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art22 · fonte del testo