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[1]Gli ufficiali collocati « a disposizione » rimangono in tale posizione e fuori ruolo per un periodo di quattro anni; ma non oltre il limite di eta' del grado rivestito all'atto del passaggio « a disposizione ».
[2]Gli ufficiali « a disposizione » sono impiegati in tutti i servizi a terra e sono considerati, a tutti gli effetti, come ufficiali in servizio permanente.
[3]Il periodo trascorso « a disposizione » e' computato per intero agli effetti della pensione.
[4]Al termine della permanenza nella posizione di « a disposizione », gli ufficiali sono collocati in ausiliaria per un periodo di anni 8 e, successivamente, a riposo, con o senza inscrizione nella riserva navale, a seconda della loro eta' e della loro idoneita'.
[5]I capitani di vascello e gli ammiragli di squadra designati di armata, i quali abbiano tenuto per almeno tre mesi e lodevolmente, durante la guerra 1915-1918, il comando di incrociatori, di esploratori, di flottiglie o squadriglie di siluranti, sommergibili o M.A.S., od il comando di cacciatorpediniere, attivamente operanti in mare aperto, rimangono in ausiliaria per un periodo di dieci anni, purche' abbiano diritto al riconoscimento di due campagne della guerra suddetta.
Testo in vigore dal 3 agosto 1935 al 15 settembre 1939
