Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1935 al 16 dicembre 2009. 279 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Agli ufficiali collocati « a disposizione » competono tutti gli assegni ed indennita' varie che percepivano nel grado rivestito nel servizio permanente effettivo o gli assegni ed indennita' varie del grado raggiunto durante la loro permanenza « a disposizione ». Gli ammiragli di squadra, designati d'armata, conservano gli assegni ed indennita' varie inerenti a detta carica.
tolto: Quando siano collocati in ausiliaria, gli ufficiali « a disposizione » hanno diritto al trattamento economico di ausiliaria corrispondente al grado che rivestivano all'atto del passaggio « a disposizione » od a quello raggiunto durante la loro permanenza in tale posizione.
tolto: Agli ufficiali ammiragli ed ai capitani di vascello, nonche' agli altri ufficiali della Regia marina aventi gradi corrispondenti, che siano collocati in ausiliaria ai termini dell'articolo precedente e che abbiano pero' diritto al computo di almeno due campagne della guerra 1915-18, ovvero di una campagna 1915-18 e di una della guerra italo-turca 29 settembre 1911-18 ottobre 1912, oppure di una campagna 1915-18 e di due campagne nelle colonie libiche nello stesso periodo di tempo, compete la seguente indennita' annua, oltre agli assegni normali di pensione, qualunque sia il numero degli anni di servizio prestato;
tolto: Capitani di vascello e gradi corrispondenti: L. 9000;
tolto: Capitani di vascello che abbiano tenuto durante la guerra, per un periodo di almeno tre mesi e lodevolmente, i comandi indicati nell'ultimo comma dell'articolo precedente: L. 12.000;
tolto: Contrammiragli e gradi corrispondenti: L. 12.000;
tolto: Ammiragli di divisione e gradi corrispondenti: L. 14.000;
tolto: Ammiragli di squadra e gradi corrispondenti: L. 16.000;
tolto: Ammiragli di squadra designati d'Armata: L. 18.000.
tolto: Le eventuali promozioni conseguite durante la permanenza nella posizione di ausiliaria non danno diritto ad alcun aumento dell'indennita' stabilita nel presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art26 · fonte del testo