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[1]Agli ufficiali collocati « a disposizione » competono tutti gli assegni ed indennita' varie che percepivano nel grado rivestito nel servizio permanente effettivo o gli assegni ed indennita' varie del grado raggiunto durante la loro permanenza « a disposizione ». Gli ammiragli di squadra, designati d'armata, conservano gli assegni ed indennita' varie inerenti a detta carica.
[2]Quando siano collocati in ausiliaria, gli ufficiali « a disposizione » hanno diritto al trattamento economico di ausiliaria corrispondente al grado che rivestivano all'atto del passaggio « a disposizione » od a quello raggiunto durante la loro permanenza in tale posizione.
[3]Agli ufficiali ammiragli ed ai capitani di vascello, nonche' agli altri ufficiali della Regia marina aventi gradi corrispondenti, che siano collocati in ausiliaria ai termini dell'articolo precedente e che abbiano pero' diritto al computo di almeno due campagne della guerra 1915-18, ovvero di una campagna 1915-18 e di una della guerra italo-turca 29 settembre 1911-18 ottobre 1912, oppure di una campagna 1915-18 e di due campagne nelle colonie libiche nello stesso periodo di tempo, compete la seguente indennita' annua, oltre agli assegni normali di pensione, qualunque sia il numero degli anni di servizio prestato;
[4]Capitani di vascello e gradi corrispondenti: L. 9000;
[5]Capitani di vascello che abbiano tenuto durante la guerra, per un periodo di almeno tre mesi e lodevolmente, i comandi indicati nell'ultimo comma dell'articolo precedente: L. 12.000;
[6]Contrammiragli e gradi corrispondenti: L. 12.000;
[7]Ammiragli di divisione e gradi corrispondenti: L. 14.000;
[8]Ammiragli di squadra e gradi corrispondenti: L. 16.000;
[9]Ammiragli di squadra designati d'Armata: L. 18.000.
[10]Le eventuali promozioni conseguite durante la permanenza nella posizione di ausiliaria non danno diritto ad alcun aumento dell'indennita' stabilita nel presente articolo.
Testo in vigore dal 3 agosto 1935 al 16 dicembre 2009
