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[1]Gli ufficiali ammiragli e generali in soprannumero, all'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nella posizione di « a disposizione », senza diritto a promozione, e vi rimarranno per un periodo di tre anni, ma non oltre il raggiungimento dei limiti di eta', computando in detto periodo il tempo da essi trascorso in soprannumero.
[2]Gli ufficiali che all'entrata in vigore della presente legge si trovano in A.R.Q. rimarranno in tale posizione. Ad essi continueranno ad applicarsi le disposizioni in base alle quali furono collocati in A.R.Q.
Testo in vigore dal 3 agosto 1935 al 10 agosto 1936
